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Sez. U, Sentenza n. 1417 del 30/05/1966 (Rv. 322810 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ACQUE PUBBLICHE - MANCATO O CATTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA O DEMANIALE - RISARCIMENTO DEI DANNI - RESTITUTIO IN PRISTINUM - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322810-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ACQUE PUBBLICHE - MANCATO O CATTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA O DEMANIALE - RISARCIMENTO DEI DANNI - RESTITUTIO IN PRISTINUM - ESCLUSIONE.*

Il mancato o cattivo Esercizio dei poteri inerenti alla funzione di polizia in genere, e di polizia demaniale ed idraulica in specie, va considerato pur sempre come esplicazione di una pubblica funzione discrezionale, in relazione alla quale l'astratto dovere di provvedere configurabile a carico della pubblica amministrazione, non si concreta in un Obbligo in senso tecnico, che vincoli l'amministrazione nei confronti del privato. Conseguentemente da esso non puo derivare la proponibilita, nei confronti della pubblica amministrazione, della domanda giudiziale rivolta al ristoro dei danni in via diretta nella Forma della riduzione in pristino, o nella Forma, secondaria e sostitutiva, di una condanna al risarcimento pecuniario.*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1904 num. 523 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)