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Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie

Testo vigente

Testo unico

Titolo unico. Delle acque soggette a pubblica amministrazione.

Capo I. Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali.

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Art. 1 Art. 91 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Al Governo e' affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Art. 2 Art. 124 legge 30 marzo 1893, n. 173

1. Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e cosi pure sulle condizioni di regolarita' dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

2. Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorita' amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorita' amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

3. Spetta pure all'autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.

4. Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolute in via amministrativa.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.5

Sezione I. Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. 3 Art. 92 legge 30 marzo 1893, n. 173

1. Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie.

Sezione II. Opere idrauliche della prima categoria.

Art. 4 Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

2. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato.

3. Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Sezione III. Opere idrauliche della seconda categoria.

Art. 5 Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo Capoverso articolo 174 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Appartengono alla seconda categoria:

  1. a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.

  2. b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

2. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

3. Nessuna opera potra' essere dichiarata di questa categoria se non per legge.

Art. 6 Art. 95 legge 20 marzo 1865, allegato F

1. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per una meta' a carico dello Stato, l'altra meta' per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

2. Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.

Sezione IV. Opere idrauliche della terza categoria).

Art. 7 (Art. 1 legge 7 luglio 1902, n. 304

1. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

  1. a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonche' beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

  2. b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia;

  3. c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura.

2. Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta.
Scaduti i detti due mesi si intendera' che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.

Art. 8 Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304

1. Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge

2. Le spese occorrenti vanno ripartite:

  1. a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

  2. b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;

  3. c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

  4. d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

3. Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»

4. La manutenzione successiva e' a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma.

Sezione V. Opere idrauliche della 4ª categoria.

Art. 9 Art. 97 e 98 legge 30 marzo 1893, n. 173

1. Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

  1. a) dei fiumi e torrenti;

  2. b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

2. Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati;

3. Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

4. Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

5. In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

6. Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

7. In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

8. Lo Stato potra' concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

9. In questo caso la misura del concorso governativo non potra' superare il terzo della spesa complessiva.

Sezione VI. Opere idrauliche di 5ª categoria.

Art. 10 Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173

1. Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di citta', di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

2. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

3. Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorieta' con decreto ministeriale, i relativi ricorsi la valutazione delle spese.

Art. 12 Art. 101 legge 30 marzo 1893, n. 173

1. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

2. Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.

3. Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono pero' chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio
.

4. Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformita' del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degl'interessati secondo l'art. 21.