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Sez. U, Sentenza n. 3060 del 14/10/1972 (Rv. 360825 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - CADUTA DI UNA FRANA SU DI UNA STRADA E SUL SOTTOSTANTE FONDO - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'INTERNO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360825-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - CADUTA DI UNA FRANA SU DI UNA STRADA E SUL SOTTOSTANTE FONDO - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'INTERNO - INSUSSISTENZA.*

In ipotesi che da una collina gravante su strada pubblica si stacchi una frana che distrugga il piano viabile ed anche la proprieta immobiliare sottostante non e configurabile un diritto soggettivo dei proprietari dell'immobile nei confronti delle amministrazioni dei lavori pubblici e dell' interno. Invero, il mancato Esercizio da parte della pa dei poteri inerenti alle funzioni di prevenzione e di polizia deve essere sempre considerato come esplicazione di una pubblica funzione discrezionale, in relazione alla quale l'astratto dovere di provvedere non si concreta in una obbligazione che vincoli l' amministrazione nei confronti del privato, si che non sussiste un diritto soggettivo di questo ad essere tutelato, uti singulus anziche uti civis, dagli effetti dei fenomeni e calamita naturali mediante misure preventive, che la pa ha invece solo un dovere generico di adottare. (V 1769'68, mass n 333672; 1417'66, mass n 322810).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)