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Sez. L - , Sentenza n. 3094 del 08/02/2018 (Rv. 647408 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Dirigente - Reggenza - Diritto al compenso - Esclusione - Fondamento - Illegittimità dell'incarico ulteriore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647408-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa; ne consegue che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione l’art. 2126 c.c., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 16, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)