Sez. L, Sentenza n. 4531 del 24/02/2011 (Rv. 616169 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Trattamento economico dirigenziale (nella specie, incarico di presidente o componente del nucleo di valutazione conferito al dirigente del Ministero dell'Istruzione) - Onnicomprensività del trattamento - Sussistenza - Trattamenti aggiuntivi - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, l'incarico di presidente o componente del Nucleo di valutazione, conferito al dirigente del Ministero dell'Istruzione in ragione dell'ufficio ricoperto (o comunque conferito dall'amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (attualmente dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001), dovendosi pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; né l'operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto l'art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 1652 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)