Sez. L, Sentenza n. 4862 del 27/05/1996 (Rv. 497811 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni del socio di una cooperativa - Efficacia - Ipotesi di avvenuta trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa appaltante ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Estensione dell'efficacia delle dimissioni, comunicate alla cooperativa, anche a tale rapporto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni del socio - lavoratore di una cooperativa costituiscono un atto unilaterale ricettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto con la cooperativa nel momento in cui pervengono a conoscenza di essa; peraltro, nell'ipotesi in cui, per effetto dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) il rapporto del socio si sia convertito in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa appaltante - da considerarsi a tempo indeterminato (al pari del rapporto con la cooperativa) - questo non viene risolto per effetto delle suddette dimissioni rassegnate nei confronti di un soggetto diverso dall'appaltante.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)