Sez. L, Sentenza n. 11179 del 20/11/1990 (Rv. 469817 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIMISSIONI - ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONFIGURABILITÀ - SUCCESSIVA REVOCA - INEFFICACIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIMISSIONI - ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONFIGURABILITÀ - SUCCESSIVA REVOCA - INEFFICACIA - LIMITI.*
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo; pertanto, la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della detta controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse. (V 2909/85, mass n 440660).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)