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Sez. L, Sentenza n. 11179 del 20/11/1990 (Rv. 469817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIMISSIONI - ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONFIGURABILITÀ - SUCCESSIVA REVOCA - INEFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIMISSIONI - ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONFIGURABILITÀ - SUCCESSIVA REVOCA - INEFFICACIA - LIMITI.*

Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo; pertanto, la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della detta controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse. (V 2909/85, mass n 440660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)