Sez. L, Sentenza n. 2909 del 09/05/1985 (Rv. 440660 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - REVOCA - EFFICACIA SULL'EFFETTO RISOLUTIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - REVOCA - EFFICACIA SULL'EFFETTO RISOLUTIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Le dimissioni del lavoratore costituiscono - non una proposta contrattuale che sollecita ed implica l'adesione della controparte - bensì un atto unilaterale recettizio idoneo, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto, talché l'eventuale successiva revoca non può eliminare l'effetto risolutivo già conseguito se non in forza del consenso dello stesso datore di lavoro. (nella specie la C.S. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto risolto il rapporto di lavoro perché il lavoratore - solo dopo che la sua manifestazione di volontà di dimettersi era pervenuta a conoscenza del datore di lavoro - aveva comunicato, ormai tardivamente in Mancanza del consenso di questo ultimo, di voler revocare le dimissioni medesime). (V 6/84, mass n 432250; (V 403/82, mass n 418108; (V 645/78, mass n 389975; (V 5813/80, mass n 409637).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)