Sez. 3, Sentenza n. 244 del 28/01/1972 (Rv. 356050 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
La rilevabilita ex officio della nullita del contratto, sancita dall'art 1421 cod civ opera quando si chieda in giudizio l'applicazione del contratto, senza che sia necessario che la parte, nei cui riguardi si domanda che il contratto nullo spieghi i suoi effetti, sollevi la relativa eccezione. Se invece, non si chieda tale applicazione del contratto e la declaratoria di nullita del contratto non sia stata domandata, mediante la proposizione di pertinente Azione, non puo il giudice, di sua iniziativa, dichiarare la nullita del contratto, ostandovi il principio dispositivo che presidia il processo per cui ogni Azione e soggetta alla domanda, ai sensi dell'art 99 cod proc civ. (Conf 1127'70, mass n 346697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)