diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 23/02/1987 (Rv. 451217 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITÀ EX OFFICIO - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE (NULLITÀ DEL CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA PER MANCANZA DI ALEA ECCEPITA DA UNO DEI CONVENUTI NEL GIUDIZIO DIVISORIO, PROMOSSO DAL COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DA DIVIDERE, IL CUI DIRITTO SCATURIVA DA DETTO CONTRATTO).*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451217-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITÀ EX OFFICIO - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE (NULLITÀ DEL CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA PER MANCANZA DI ALEA ECCEPITA DA UNO DEI CONVENUTI NEL GIUDIZIO DIVISORIO, PROMOSSO DAL COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DA DIVIDERE, IL CUI DIRITTO SCATURIVA DA DETTO CONTRATTO).*

In difetto di un concreto interesse della parte, la rilevabilità ex officio della nullità di un contratto, sancita dall'art. 1421 cod. civ., trova il suo limite nel principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nel senso che opera soltanto quando si chieda in giudizio l'applicazione del contratto, cioè si faccia valere una pretesa fondata su di esso, non potendo il giudice dichiarare di ufficio una nullità che presupponga l'Esercizio di un'Azione diversa da quella proposta. (nella specie, in un giudizio divisorio promosso da un soggetto il cui diritto di comproprietà sull'immobile da dividere scaturiva da un contratto di rendita vitalizia, uno dei convenuti aveva chiesto dichiararsi la nullità di tale contratto per difetto di alea e, quindi, escludersi la legittimazione dell'attore a chiedere la divisione e il suo diritto di partecipare al giudizio. I giudici di merito avevano respinto l'eccezione per Mancanza di interesse e contro tale decisione era stato proposto ricorso, invocandosi la rilevabilità di ufficio della nullità del contratto. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura, enunciando il principio di cui alla massima). (V 4955/85, mass n 442329; (V 596/84, mass n 432835; (V 3329/82, mass n 421298; (V 590/82, mass n 418333; (V 1532/76, mass n 380283; (V 244/72, mass n 356050; (V 1127/70, mass n 346697).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)