Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 18/04/1970 (Rv. 346697 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*
La rilevabilita ex officio della nullita del contratto, sancita dall'art 1421 cod civ opera, anche in Sede di impugnazione, quando si chieda in giudizio l'applicazione del contratto, senza che sia necessario che la parte, nei cui riguardi si domanda che il contratto nullo spieghi i suoi effetti, sollevi la relativa eccezione. Se, invece, non si chieda tale applicazione del contratto e la declaratoria d9 nullita non sia stata domandata, mediante la proposizione della pertinente Azione, non puo il giudice, di sua iniziativa, dichiarare la nullita del contratto, ostandovi il principio dispositivo che presidia il processo per cui ogni Azione e soggetta alla regola della domanda di cui all'art 99 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)