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Sez. L - , Sentenza n. 822 del 16/01/2020 (Rv. 656601 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Autisti - Licenziamento per inidoneità al servizio - Giudizio di inidoneità - Parere della commissione medica ex art. 6 dell'all. A del d.m. n. 88 del 1999 - Sindacabilità da parte del giudice di merito - Illegittimità del licenziamento - Cogenza del parere per il datore di lavoro - Conseguenze sull'ammontare del risarcimento.
Stato
decisa il 2020-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656601-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il parere della commissione medica di cui all'art. 6, all. A, del d.m. n. 88 del 1999, non è vincolante per il giudice di merito, che ha il potere di sindacare l'attendibilità degli esami sanitari effettuati dalla commissione in sede di impugnazione del licenziamento disposto in esito al predetto accertamento. Ne consegue che il datore di lavoro che abbia optato per il licenziamento si accolla il rischio della diversa valutazione giudiziale, ma, in tal caso, per il carattere cogente della normativa speciale prevista in materia (quanto all'organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura), il risarcimento sarà contenuto nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 18 st.lav., non essendo il licenziamento imputabile al datore a titolo di dolo o colpa.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. LSO 23/02/1999 num. 88 all. A art. 6, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)