Sez. 1, Sentenza n. 11697 del 18/09/2001 (Rv. 549282 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Terreno coltivato da affittuario - Regime di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971 - Liquidazione dell'indennità e deposito da parte dell'espropriante - Espressa indicazione di quota spettante all'affittuario - Successiva riscossione di tutta la somma da parte dell'espropriato - Accollo a carico di quest'ultimo del debito dell'espropriante verso l'affittuario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
Nel regime previsto dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che ha attribuito all'affittuario costretto ad abbandonare il fondo coltivato uno specifico ed autonomo diritto all'indennità di espropriazione, riconoscendogli un'autonoma legittimazione alla percezione della stessa, da commisurarsi al valore agricolo medio del fondo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, e un'azione diretta nei confronti dell'espropriante, qualora quest'ultimo provveda alla liquidazione ed al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta a titolo di indennità, comprendendovi espressamente anche una quota spettante all'affittuario, il fatto dell'integrale riscossione da parte dell'espropriato di tutta la somma non può configurarsi neppure astrattamente - indipendentemente dalla ammissibilità nella specie di un accollo implicito privo di forma scritta - come un accollo di debito a carico dell'espropriato, per quanto attiene alla quota di pertinenza dell'affittuario, non potendo il solo fatto della riscossione determinare la nascita di un'obbligazione di versare all'affittuario quella quota, occorrendo all'uopo un'espressa accettazione di una delegazione di pagamento (in applicazione di tali principi la Suprema Corte - senza prendere posizione sulla questione della forma scritta - ha ritenuto che l'espropriato difettasse di legittimazione passiva avverso la domanda con cui l'affittuario rivendicava quella quota).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1269, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)