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Sez. 1, Sentenza n. 1963 del 04/09/1984 Cc. (dep. 21/09/1984) Rv. 165630 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RIESAME DA PARTE DEL COSIDDETTO TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MOTIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165630-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RIESAME DA PARTE DEL COSIDDETTO TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MOTIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il cosiddetto tribunale della libertà, in Sede di riesame, non può revocare il provvedimento restrittivo della libertà personale in base al rilievo del difetto di motivazione, perché, quale giudice del merito, può (e, ove ne sia il caso, deve) integrare con la propria motivazione quella, eventualmente lacunosa e carente, del provvedimento assoggettato al riesame, in virtù della regola generale, che governa tutte le decisioni con le quali si opera un riesame del merito, dell'inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio. (Conf mass n 161574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)