Sez. 1, Sentenza n. 184 del 19/01/1985 Cc. (dep. 07/03/1985) Rv. 168188 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MOTIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ESCLUSIONE - RATIO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MOTIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ESCLUSIONE - RATIO.*
In Sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tribunale della libertà non ha il potere di annullamento per difetto di motivazione, ma deve integrare con la propria motivazione quella eventualmente lacunosa o mancante del provvedimento restrittivo, per la regola generale, che governa tutte le decisioni con le quali si opera il riesame del merito, dell'inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio. (Conf mass n 159305; (Conf mass n 161169; (Conf mass n 161574; (Conf mass n 162150; (Conf mass n 162207; (Conf mass n 163954; (Conf mass n 165630; (Conf mass n 165926; (Conf mass n 166454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)