Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 11/11/1983 Cc. (dep. 06/12/1983) Rv. 161574 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MOTIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MOTIVO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ESCLUSIONE.*
Il cosiddetto tribunale della libertà, in Sede di riesame, non può revocare il provvedimento restrittivo in base al rilievo del difetto di motivazione, poiché, quale giudice di merito, può e, se del caso, deve integrare con la propria motivazione quella, eventualmente lacunosa o carente, del provvedimento assoggettato al riesame, in virtù della regola generale, che governa tutte le decisioni con le quali si opera un riesame del merito, della inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)