diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24971 del 25/11/2005 (Rv. 585429 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Imposizione straordinaria ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 55 del 1983 - Omessa dichiarazione - Avviso di accertamento - Necessità - Avviso di liquidazione non preceduto dall'avviso di accertamento - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585429-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema di INVIM e con riguardo all'imposizione straordinaria di cui all'art. 26 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, è illegittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio del registro, in caso di omessa dichiarazione, abbia proceduto direttamente all'applicazione dell'imposta, senza previamente notificare al contribuente stesso l'avviso di accertamento di cui all'art. 20, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: il fatto che l'imposta debba essere applicata d'ufficio non esonera infatti l'Amministrazione dall'obbligo di motivare l'accertamento, al fine di mettere il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 26 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)