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Sez. 5 - , Sentenza n. 8055 del 29/03/2017 (Rv. 643604 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Rettifica del valore iniziale – Avviso di accertamento – Necessità – Esclusione – Avviso di liquidazione – Sufficienza – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643604-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

In materia di INVIM, l’Ufficio può legittimamente omettere l’avviso di accertamento e procedere direttamente alla liquidazione del tributo ove non provveda ad alcuna rettifica dei dati esposti dal contribuente, oppure se corregga il valore iniziale dell’immobile ceduto, dichiarato dal soggetto passivo, perché diverso da quello risultante da una precedente definizione dello stesso valore, avvenuta ex art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, anche in relazione ad altra imposizione tributaria, mentre deve necessariamente procedere alla notifica dell'avviso predetto, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 643 del 1972, pena l’illegittimità dell’avviso di liquidazione per il pagamento di un supplemento d’imposta, qualora intenda modificare l’importo dichiarato, attribuendo all’immobile un diverso e maggior valore sul quale calcolare l’incremento imponibile ai fini INVIM. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità della notifica di un avviso di accertamento, non avendo proceduto l'Ufficio ad una rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, ma solo ad una diversa interpretazione della pattuizione contrattuale ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)