Sez. L, Sentenza n. 2491 del 17/04/1984 (Rv. 434504 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ACCERTAMENTO, AI FINI DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PROPRI DELLA COSIDDETTA "PARASUBORDINAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE DA UN AVVOCATO IN FAVORE DI UN ISTITUTO DI CREDITO - RICONDUCIBILITÀ NELLA SOSTANZA DELLE PRESTAZIONI MEDESIME AD UN TIPICO RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA DA PARTE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ACCERTAMENTO, AI FINI DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PROPRI DELLA COSIDDETTA "PARASUBORDINAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE DA UN AVVOCATO IN FAVORE DI UN ISTITUTO DI CREDITO - RICONDUCIBILITÀ NELLA SOSTANZA DELLE PRESTAZIONI MEDESIME AD UN TIPICO RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA DA PARTE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CRITERI.*
L'accertamento, compiuto ai fini di Determinazione della Competenza, che determinate prestazioni professionali (nella specie, di un avvocato, in favore di un istituto di credito) sono state rese con carattere di continuità e coordinazione, presentando così i requisiti propri della cosiddetta parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. -, con conseguente assoggettamento delle relative controversie al rito speciale del lavoro disciplinato dalla legge n. 533 del 1973, non preclude la riconducibilità delle prestazioni medesime ad un tipico rapporto di lavoro autonomo il cui regime sostanziale risulta dagli artt. 2229 e seguenti cod. civ., anche nella parte concernente il credito del professionista avente ad oggetto il corrispettivo delle attività svolte. Tale credito deve essere pertanto liquidato dal giudice competente, ancorché si tratti del giudice del lavoro, in ottemperanza rigorosa delle tariffe professionali, stabilite da norme inderogabili o, in Mancanza di queste ultime, secondo i criteri imposti dall'art. 2233 cod. civ. e nel rispetto della gerarchia delle fonti dispositive ivi previste, rimanendo la materia estranea, pur in presenza dei suddetti requisiti, all'ambito di operatività sia dell'art. 36 della Costituzione, che dell'art. 429 cod. proc. civ.. (V 2037/83, mass n 426894; (V 4114/80, mass n 408017).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)