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Sez. L, Sentenza n. 2037 del 23/03/1983 (Rv. 426894 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA PARASUBORDINATA CON AVVOCATI E PROCURATORI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA NULLITÀ DI TUTTA LA PARTE ECONOMICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALL'INAM - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DEL PROFESSIONISTA IN BASE ALLE TARIFFE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426894-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA PARASUBORDINATA CON AVVOCATI E PROCURATORI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA NULLITÀ DI TUTTA LA PARTE ECONOMICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALL'INAM - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DEL PROFESSIONISTA IN BASE ALLE TARIFFE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ.*

Ove con giudizio di fatto immune da vizi logici e giuridici rimanga accertata dal giudice del merito, la nullità (per contrasto con l'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794) di tutta la parte economica della convenzione stipulata dall'i.N.A.M. con avvocati e procuratori a detto ente legati da un rapporto di collaborazione professionale di natura parasubordinata, ne deriva, stante l'inapplicabilità del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., che la liquidazione delle spettanze del professionista va legittimamente effettuata in base alle tariffe professionali, entro i limiti minimi e massimi e secondo l'opera effettivamente svolta. (V 4114/80, mass n 408017; (V 4113/80, mass n 408014; (V 3777/80, mass n 407619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)