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Sez. L, Sentenza n. 7497 del 13/12/1986 (Rv. 449535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - AMMISSIBILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - AMMISSIBILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO - ESCLUSIONE.*

La norma del primo comma dell'art. 36 cost. - che statuisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa - non è applicabile al rapporto di lavoro cosiddetto parasubordinato, che costituisce pur sempre una specie di lavoro autonomo; né può trarsi argomento in contrario dal disposto dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., atteso che questo equipara i rapporti di parasubordinazione ai rapporti di lavoro subordinato solo ai fini dell'applicazione di determinati istituti, prevalentemente di carattere processuale. (V 2433/85, mass n 440273; (V 2491/84, mass n 434504; (V 3498/81, mass n 414097).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)