Sez. 2, Sentenza n. 2985 del 21/10/1974 (Rv. 371434 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE DI PARTE ALLA CONSULENZA - CONFUTAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE DI PARTE ALLA CONSULENZA - CONFUTAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito e tenuto a prendere in esame le critiche mosse dalla parte alla consulenza tecnica d'ufficio e ad indicare le ragioni per le quali non le ritiene fondate, quando esse siano particolareggiate e circostanziate ed evidenzino con chiarezza specifici vizi o lacune delle argomentazioni poste dal consulente tecnico d'ufficio a fondamento delle sue conclusioni; e non anche quando, invece, le critiche stesse, consistenti in argomenti che gia avrebbero potuto essere prospettati al consulente tecnico d'ufficio in Sede di supplemento di consulenza, si presentino all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per la loro genericita e sommarieta, piuttosto come tardivi espedienti difensivi che come obbiezioni serie e consistenti, degne di essere prese in considerazione al fine di valutare l'opportunita di disporre nuove indagini tecniche. (V 3161'73, mass n 366955).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)