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Sez. 2, Sentenza n. 3161 del 22/11/1973 (Rv. 366955 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CRITICHE DI PARTE ALLA CONSULENZA - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CT - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366955-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CRITICHE DI PARTE ALLA CONSULENZA - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CT - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Allorquando le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica di ufficio siano tali che, se ritenute fondate, porterebbero ad una decisione diversa da quella contenuta nella sentenza, il giudice che non le abbia prese in considerazione, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente tecnico, viene meno all'Obbligo della motivazione e la sentenza e, per tal motivo, soggetta a Cassazione. (Conf 991/71, mass n 350951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)