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Sez. 2, Sentenza n. 1642 del 10/05/1976 (Rv. 380411 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DIVERGENZA TRA LE CONSULENZE D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DI UN CONSULENTE - ANALITICA CONFUTAZIONE DELLA CONSULENZA CONTRARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380411-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DIVERGENZA TRA LE CONSULENZE D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DI UN CONSULENTE - ANALITICA CONFUTAZIONE DELLA CONSULENZA CONTRARIA - ESCLUSIONE.*

Se piu consulenti tecnici di ufficio abbiano espresso pareri divergenti, il giudice di merito, quando ritiene di dover uniformare la propria decisione ad uno di tali pareri, non e tenuto a compiere una previa, analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno di quelli dai quali dissenta, dovendo tale confutazione ritenersi implicita nell'aver egli uniformato la pronuncia alle considerazioni suffraganti la consulenza condivisa. (V 3558/74, mass n 372073; (V 2985/74, mass n 371434).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)