Sez. 5, Sentenza n. 7783 del 19/05/2003 (Rv. 563276 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizi anteriori al 1 gennaio 2001 - Ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, in persona del Ministro - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Conseguenze - Proposizione del ricorso, a decorrere dall'1 gennaio 2001, in persona del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Legittimità - Fondamento - Conseguenza - Ammissibilità - Affermazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, l'istituzione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del ministero, non rende inammissibile il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria, proposto, in persona del Ministro, dopo l'1 gennaio 2001, data di inizio dell'operatività delle agenzie, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000, ove la fase di merito sia stata instaurata prima di tale data, atteso che il giudizio di legittimità continua fra le parti originarie, in considerazione dell'irrilevanza su di esso degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. e di quelli ad essi assimilabili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 299, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)