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Sez. 5, Sentenza n. 12075 del 01/07/2004 (Rv. 574001 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Commissioni tributarie regionali - Sentenze - Notificazioni ai fini del decorso del termine breve per ricorrere in Cassazione - Da parte del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Dopo l'entrata in vigore delle Agenzie fiscali - Art. 21 legge n. 133 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574001-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. n. 546 del 1992 e 352 cod. proc. civ., il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza nei confronti dell'Ufficio che è stato parte nel giudizio di appello. Infatti, il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che - a decorrere dall'1 gennaio 2001, data di inizio dell'operatività delle agenzie, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 - ha istituito - nell'ambito della riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo II del titolo V del D.Lgs.n.300 cit. - le Agenzie fiscali, alle quali sono state trasferiti i relativi rapporti giuridici (art. 57), che hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61) e che possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 RD n. 1611 del 1933, ma anche di patrocinatori diversi da quest'ultima, ha operato una abrogazione implicita dell'art. 21 della legge n. 133 del 1999, che impone, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., la notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali all'Amministrazione finanziaria, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, RD n. 1611 del 1933, citato (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione notificato dalle Amministrazioni Finanziarie - Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate -, oltre il termine di sessanta giorni a partire da quello in cui la sentenza di appello era stata notificata dal contribuente, presso la Direzione regionale per le entrate della Lombardia).

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)