Sez. 5, Sentenza n. 16122 del 15/11/2002 (Rv. 558531 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del ricorso, a decorrere dall'1 gennaio 2001, nei confronti di dette agenzie - Legittimità - Notificazione del ricorso all'ufficio periferico, anziché al direttore dell'agenzia in Roma - Conseguenze - Nullità del ricorso - Costituzione in giudizio dell'agenzia - Sanatoria del vizio - Configurabilità - Notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità - Esclusione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del ministero (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), con trasferimento dei relativi rapporti giuridici (art. 57), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61) e possono stare in giudizio a mezzo del direttore, che ne ha la rappresentanza e la direzione (art. 68), il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale va proposto dal contribuente (a decorrere dall'1 gennaio 2001, data di inizio dell'operatività delle agenzie, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000) nei confronti delle agenzie medesime. Il ricorso va notificato al direttore delle singole agenzie in Roma, ex art. 144, secondo comma, cod. proc. civ., che ne ha la rappresentanza in giudizio, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso gli uffici periferici, la quale resta tuttavia sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., dalla costituzione in giudizio dell'agenzia. La notificazione, infine, non va effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, a meno che questa non risulti già costituita nei gradi di merito, atteso che alla rappresentanza obbligatoria del ministero da parte dell'Avvocatura medesima è subentrata la facoltà delle agenzie fiscali di avvalersi di detto patrocinio (art. 72 del citato D.Lgs. n. 300 del 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 68, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)