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Sez. 3, Sentenza n. 3890 del 01/04/1993 (Rv. 481627 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite | Sinistro derivante dalla circolazione di veicolo - Danni conseguenti al ritardato pagamento dell'indennizzo - Azione di risarcimento del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Danno derivato dalla cattiva gestione del patto di lite - Azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481627-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

L'azione che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di veicolo, per il quale vi è obbligo di assicurazione, propone, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., contro l'assicuratore per i danni conseguenti al ritardato pagamento dell'indennizzo, avendo propria fonte nel colpevole ritardo nell'adempimento della obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituito in mora, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non impedisce l'esercizio della diversa azione all'assicurato per il risarcimento del danno derivato dalla cattiva gestione del patto di lite nei confronti dell'assicuratore (cosidetta "mala gestio").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)