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Sez. 3, Sentenza n. 8717 del 04/10/1996 (Rv. 499946 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Sinistro derivante dalla circolazione di veicolo - Danni conseguenti al ritardato pagamento dell'indennizzo - Azione di risarcimento del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Danno da "mala gestio" - Azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499946-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

L'azione che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di veicolo, per il quale vi è obbligo di assicurazione, propone, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., contro l'assicuratore per i danni conseguiti al ritardato pagamento dell'indennizzo, avendo propria fonte nel colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituito in mora, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non impedisce all'assicurato l'esercizio nei confronti dell'assicuratore della diversa azione di risarcimento del danno per "mala gestio".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)