Sez. 3, Sentenza n. 6461 del 17/07/1996 (Rv. 498605 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | "Mala gestio" dell'assicuratore - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze a carico dell'assicuratore.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
La "mala gestio" dell'assicuratore della R.C.A. nasce quando lo stesso omette di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiato, nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. In tal caso, l'assicuratore, stante la natura di debito di valuta della sua obbligazione, può essere tenuto al pagamento degli interessi ed al maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., con decorrenza dalla scadenza dello "spatium deliberandi" di sessanta giorni di cui all'art. 22, comma 1, legge 24 dicembre 1969 n. 990, come modificato dall'art. 17 legge 26 febbraio 1977 n. 39.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 875, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)