Sez. L, Sentenza n. 1541 del 07/03/1986 (Rv. 444912 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - AZIONI PROMOSSE DAI LAVORATORI CONTRO IL BENEFICIARIO DELLE LORO PRESTAZIONI - INTERPRETAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CONTRO IL FORMALE DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - AZIONI PROMOSSE DAI LAVORATORI CONTRO IL BENEFICIARIO DELLE LORO PRESTAZIONI - INTERPRETAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CONTRO IL FORMALE DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nelle azioni promosse dai lavoratori ai sensi della legge n. 1369 del 1960 nei confronti del beneficiario delle loro prestazioni, per ottenere, ex art. 1, di essere considerati a tutti gli effetti suoi dipendenti o di essere, ex art. 3, retribuiti come i suoi diretti dipendenti, non vi è alcuna necessità di contraddittorio anche con il loro formale datore di lavoro, che nel primo caso è semplicemente un illegittimo intermediatore e nel secondo caso un condebitore in solido. (V 1465/80, mass n 405015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)