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Sez. 2, Sentenza n. 3011 del 12/03/1992 (Rv. 476217 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Rappresentanza della società | Duplice veste dei soci - "Uti socii" e "uti singuli" - Distinzione - Manifestazioni esteriori atte a provare nell'attore la qualità di rappresentante - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476217-01

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Rappresentanza della società

Poiché la società in nome collettivo, pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, i soci hanno una duplice veste: "uti socii" quando, nel caso di società irregolare, agiscono quali titolari dei rapporti costituenti il patrimonio autonomo del gruppo e, in caso di società regolare, se ne hanno la rappresentanza; "uti singuli", quando agiscono invece quali titolari di rapporti afferenti al loro patrimonio personale. Le manifestazioni esteriori atte a provare che l'attore agisce nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo possono consistere nel comportamento univoco dell'attore, tenuto conto dell'inerenza dell'atto all'impresa sociale, della documentazione prodotta, delle argomentazioni avanzate a giustificazione della domanda, quando tale comportamento presuppone necessariamente la qualità di rappresentante della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2256, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2296, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)