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Sez. 2, Sentenza n. 9558 del 01/10/1997 (Rv. 508400 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ | Spettanza - A ciascun socio disgiuntamente - Azione di un socio dinanzi a giudice straniero e di altro socio dinanzi a giudice nazionale - Diritto, spettante a ciascuno di essi, di far valere gli effetti nascenti dall'uno o dall'altro giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508400-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266, 2257 cod. civ., la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio, ed è, pertanto, irrilevante che, in un primo giudizio innanzi ad un giudice straniero, abbia agito uno di essi, mentre, in altro giudizio innanzi al giudice nazionale, si sia costituito un socio diverso. Ne consegue che ciascuno dei predetti soci potrà, del tutto legittimamente, far valere (nei limiti in cui ciò sia consentito) gli effetti nascenti dall'uno o dall'altro giudizio e, in particolare, l'effetto interruttivo del termine di prescrizione relativo al rapporto sostanziale, nascente dalla proposizione della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)