Sez. 6 - 5, Sentenza n. 24461 del 17/11/2014 (Rv. 633264 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO -SOTTOSCRIZIONE | Inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione - Presupposto - Assenza radicale del requisito - Sottoscrizione dell'originale depositato presso la segreteria della commissione tributaria - Copia notificata alla parte priva della firma - Mera irregolarità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO -SOTTOSCRIZIONE
In tema di contenzioso tributario, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l'originale, depositato nella segreteria della commissione tributaria, risulta sottoscritto, e non l'inammissibilità di cui agli artt. 18, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che non si applicano qualora un esemplare dell'atto rechi la firma autografa dell'autore, poiché il resistente è comunque in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull'originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)