Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10282 del 02/05/2013 (Rv. 626513 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione - Presupposto - Mancanza radicale del requisito - Necessità - Conseguenze - Sottoscrizione dell'originale depositato presso la segreteria della commissione tributaria - Copia notificata alla parte priva della firma - Irrilevanza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Ai fini dell'applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui agli artt. 18, quarto comma, e 22, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorché sia priva della firma solo la copia dell'atto, notificata all'ufficio finanziario, purché l'originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, mentre una copia priva di sottoscrizione sia stata dal contribuente, come nella specie, consegnata all'ufficio, quanto a quest'ultima rilevando solo la conformità all'originale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)