diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14117 del 18/06/2009 (Rv. 608587 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | A mezzo posta o con consegna all'ufficio finanziario_ Copia depositata con la costituzione in giudizio - Sottoscrizione dell'autore dell'atto (parte o difensore) - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608587-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all'ufficio finanziario, è inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell'autore dell'atto (la parte o il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall'eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)