Sez. L, Sentenza n. 4287 del 27/06/1986 (Rv. 447054 - 01)
PREVIDENZA - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - ART. 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CORPORATIVO DEL 3 GENNAIO 1939 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA DURANTE IL PERIODO IN CUI IL LAVORATORE È RICOVERATO IN CASA DI CURA O IN QUALSIASI LUOGO DI DEGENZA A SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - ART. 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CORPORATIVO DEL 3 GENNAIO 1939 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA DURANTE IL PERIODO IN CUI IL LAVORATORE È RICOVERATO IN CASA DI CURA O IN QUALSIASI LUOGO DI DEGENZA A SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
Il principio costituzionale di tutela del lavoratore impedito ad effettuare la sua prestazione a causa di malattia (o di altri eventi pregiudizievoli), principio contenuto nell'art. 38 cost., non comporta di per sè il diritto alla corresponsione della relativa indennità secondo un prefissato invariabile ammontare, essendo invece sufficiente che essa sia adeguata alle esigenze di vita del lavoratore; pertanto non contrasta con la citata norma costituzionale il disposto dell'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro corporativo del 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, tuttora in vigore, che prevede la riduzione a due quinti dell'indennità di malattia durante il periodo in cui il lavoratore sia ricoverato in casa di cura od in qualsiasi luogo di degenza a spese dell'ente mutualistico e - dopo la loro soppressione - del servizio sanitario nazionale, atteso che risulta rispettato il suddetto criterio di adeguatezza dal momento che il ricovero solleva il lavoratore dalle spese del proprio mantenimento giornaliero. (V 6350/84, mass n 437947; (V 2260/79, mass n 398606).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 20, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)