Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13235 del 27/06/2016 (Rv. 640156 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Agevolazione "prima casa" - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Limiti - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1 gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33, Decreto Legge 12/09/2013 num. 104 art. 26 com. 1, Legge 08/11/2013 num. 128, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)