Sez. 5 - , Ordinanza n. 1164 del 21/01/2021 (Rv. 660072 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Agevolazione "prima casa" - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Limiti - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33, DM Finanze 02/08/1969, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)