Sez. 1, Sentenza n. 7947 del 25/08/1997 (Rv. 507061 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge n. 56 del 1989 - Ipotesi ex art. 32 lettera d) di detta legge - Requisito del conseguimento di riconoscimenti a livello nazionale o internazionale - Portata - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Nella disposizione dell'art. 32, lett. d), della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sull'ordinamento della professione di psicologo, che, in sede di prima applicazione della legge stessa, consente l'iscrizione all'albo degli psicologi "a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale", svolge una funzione essenziale - come evidenziato dal raffronto con i requisiti di cui alle alternative situazioni legittimanti di cui alle lett. a), b) e c), e in particolare dalla non necessità di un titolo di studio e dalla relativa brevità del periodo in cui deve essere stata svolta la prevista attività - il requisito relativo ai riconoscimenti ottenuti dall'interessato non solo in un ristretto ambito territoriale, ma anche al livello nazionale o internazionale, grazie ad un'attività concretamente svolta nel campo specifico (pubblicazioni, ricerche, insegnamento, partecipazione al dibattito culturale nell'ambito delle discipline psicologiche, e, in genere ogni attività riconducibile alla professione di psicologo, come definita dall'art. 1 della legge), che non deve essere stata di tipo ordinario, ma deve essersi espressa in modi particolarmente qualificati, tali da assicurare un particolare apprezzamento nell'ambito della comunità scientifica. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva negato che l'interpretazione della norma in oggetto debba essere particolarmente rigorosa; aveva affermato che la stessa disposizione consente l'iscrizione a tutti i soggetti che abbiano operato per tre anni nelle discipline psicologiche, senza la necessità che l'espletamento di siffatta attività abbia denotato il possesso, da parte dell'iscrivendo, di superiori ed eccellenti capacità in materia; aveva escluso la necessità della provenienza dei riconoscimenti della capacità dell'iscrivendo da parte di soggetti a loro volta particolarmente qualificati nel campo della comunità scientifica; aveva valorizzato "attestati" affatto generici e provenienti da soggetti dei quali non era possibile apprezzare la loro qualificazione scientifica).
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)