Sez. 1, Sentenza n. 5824 del 11/06/1998 (Rv. 516371 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Domanda di iscrizione all'albo ex art. 32, lett. d), della legge n. 56 del 1989 - Requisiti - Sussistenza - Accertamento - Criteri.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
L'art. 32, lett. d) della legge n. 56 del 1989, nel disporre che, in occasione della prima formazione degli albi esercenti la professione di psicologo, la relativa iscrizione è consentita a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, mira non già ad una generica ed onnicomprensiva sanatoria delle situazioni pregresse, bensì a consentire l'iscrizione soltanto a coloro che, pur carenti dei requisiti previsti nelle precedenti disposizioni della stessa norma (laurea e pratica nella materia della psicologia), abbiano dimostrato di eccellere nella disciplina "de qua". La disposizione di legge in parola riveste, pertanto, il carattere di una vera e propria "norma di chiusura", di stretta e rigorosa interpretazione, e non consente (come invece erroneamente ritenuto, nella specie, dal giudice di merito) l'iscrizione all'albo a tutti coloro che, pur privi della laurea in psicologia, si siano limitati ad operare per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche, postulando, per converso, ed in maniera tassativa, la esistenza di due concorrenti requisiti, quali, da un canto, l'esercizio di un'attività triennale in campo psicologico - estrinsecatasi in pubblicazioni, ricerche, insegnamento e quant'altro - svolta a livello particolarmente qualificato (tale, cioè, da denotare il possesso di superiori ed eccellenti capacità nella materia), e, dall'altro, il riconoscimento di siffatte capacità attraverso attestazioni, non generiche ma dettagliate e specifiche, provenienti da soggetti, a loro volta, particolarmente qualificati nell'ambito della comunità scientifica nazionale (e, dunque, non meramente locale) od internazionale.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)