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Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 04/04/1997 (Rv. 503499 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge n. 56 del 1989 - Ipotesi ex art. 32, lett. d), di detta legge - Requisito del conseguimento di riconoscimenti a livello nazionale o internazionale - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503499-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Nella disposizione dell'art. 32, lett. d), della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sull'ordinamento della professione di psicologo, che, in sede di prima applicazione della legge stessa, consente l'iscrizione all'albo degli psicologi "a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale", svolge una funzione essenziale - come evidenziato dal raffronto con i requisiti di cui alle alternative situazioni legittimanti di cui alle lett. a), b) e c), e in particolare dalla non necessità di un titolo di studio e dalla relativa brevità del periodo in cui deve essere stata svolta la prevista attività - il requisito relativo ai riconoscimenti ottenuti dall'interessato non solo in un ristretto ambito territoriale, ma anche al livello nazionale o internazionale, grazie ad un'attività concretamente svolta nel campo specifico (pubblicazioni, ricerche, insegnamento, partecipazione al dibattito culturale nell'ambito delle discipline psicologiche, e, in genere ogni attività riconducibile alla professione di psicologo, come definita dall'art. 1 della legge), che non deve essere stata di tipo ordinario, ma deve essersi espressa in modi particolarmente qualificati, tali da assicurare un particolare apprezzamento nell'ambito della comunità scientifica. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto all'iscrizione all'albo a persona che aveva fatto parte di un centro di studi psicanalitici con la qualifica di ricercatore, senza svolgere alcuna indagine diretta ad accertare il significato ed i contenuti di tale qualifica nonché le esperienze professionali ad essa sottese, né, quindi, se il soggetto aveva raggiunto effettivamente la necessaria posizione di particolare distinzione nell'ambito delle discipline psicologiche, la quale non era desumibile automaticamente dall'affiliazione del centro studi in questione alla scuola di uno studioso di grande prestigio).

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)