Sez. 6, Sentenza n. 29347 del 13/03/2014 Cc. (dep. 04/07/2014) Rv. 260943 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Procedimento relativo a calunnia commessa mediante calunnia - Indebita duplicazione di procedimenti - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di archiviazione del secondo procedimento - Ammissibilità dell'opposizione del denunciante la calunnia commessa mediante calunnia - Legittimità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
In tema di azione penale, non è configurabile un'indebita duplicazione di procedimenti, come tale idonea a determinare l'archiviazione dell'ultimo di essi nell'ipotesi in cui l'originario denunciante o querelante, denunciato per calunnia dal soggetto denunciato o querelato, abbia provveduto a denunciare a propria volta per calunnia l'originario denunciato o querelato, con la conseguenza che il medesimo, quale persona offesa, è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. per la notizia di reato relativa alla calunnia commessa mediante calunnia. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha evidenziato la necessità di distinguere tale ipotesi da quella - costituente indebita duplicazione, per la comune pertinenza della prova alla sussistenza o meno di un determinato fatto storico - in cui sia l'originario indagato a denunciare per calunnia il proprio accusatore, e ad opporsi poi alla richiesta di archiviazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)