Sez. 5, Sentenza n. 13676 del 17/01/2011 Cc. (dep. 05/04/2011) Rv. 250161 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Opposizione alla richiesta di archiviazione - Mancata indicazione delle investigazioni suppletive - Sufficienza ai fini della inammissibilità dell'opposizione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, alla parte offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest'ultimo aspetto. Ne consegue che l'indicazione delle investigazioni suppletive non è condizione necessaria di ammissibilità dell'opposizione e la mancanza di detto elemento non esaurisce, pertanto, l'onere motivazionale sull'adozione "de plano" del provvedimento di archiviazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)