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Sez. L, Sentenza n. 6912 del 25/07/1994 (Rv. 487500 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio di funzioni vicarie con carattere precario - Implicito svolgimento di mansioni non superiori - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie relativa ad un dipendente di un istituto di credito rivendicante la qualifica di funzionario per aver supplito all'assenza del gerente di una filiale dell'istituto per alcuni mesi.
Stato
decisa il 1994-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487500-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di esercizio di funzioni vicarie nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la previsione contrattuale del compito di sostituzione temporanea di altri dipendenti, come mansione rientrante tra quella della qualifica del sostituto, comporta, in ogni caso, una valutazione implicita di esercizio di mansioni non superiori nell'esercizio della sostituzione, stante la precarietà dell'incarico, precarietà contrastante con la pienezza dell'assegnazione la quale costituisce presupposto necessario per trarre dalla sostituzione le conseguenze di cui all'art. 2103 cod. civ. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva negato il diritto all'inquadramento come funzionario ad un dipendente di un istituto di credito che assumeva di aver supplito all'assenza del gerente di una filiale dell'istituto per alcuni mesi, avendo ritenuto che tale sostituzione non integrasse un'ipotesi di preposizione ad una filiale (prevista dal contratto collettivo per l'attribuzione della qualifica di funzionario) ma rientrasse nelle mansioni del dipendente, inquadrato come capo-ufficio sostituto agente o gerente, i cui compiti consistevano nell'essere inviato in trasferta giornaliera presso le filiali per supplire all'assenza del gerente o, comunque, per intervenire per conto dell'ufficio centrale, senza essere assegnato in modo stabile alle filiali stesse e percependo per le trasferte la relativa indennità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)