Sez. L, Sentenza n. 11331 del 10/11/1998 (Rv. 520566 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Carattere delle mansioni svolte - Diritto all'inquadramento superiore proprio del dipendente sostituito - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa alla sostituzione di funzionario del Banco di Napoli col sistema del frazionamento delle attribuzioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nel rapporto di lavoro subordinato, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito, e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, sia quando la sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata né comportato l'assunzione dell'autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa, sia quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di differenze retributive, proposta anche ex art. 36 Cost., da funzionario del Banco di Napoli di livello ottavo per periodi di sostituzione occasionale di funzionario del superiore settimo livello, avvenuta, secondo le disposizioni del regolamento contrattuale del personale, con il sistema della "doppia delega", cioè con attribuzione a pari grado dell'assente delle mansioni dirigenziali e a funzionario di livello immediatamente inferiore di quelle amministrative).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)