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Sez. 3, Sentenza n. 24321 del 30/09/2008 (Rv. 604798 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Prova - Ammissione - Ordinanza - Natura - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604798-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)