Sez. 1, Sentenza n. 1596 del 24/01/2007 (Rv. 594985 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Revocabilità e modificabilità - Anche implicita - Con la sentenza - Fattispecie in tema di revoca dell'ordinanza ammissiva di prova testimoniale.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Le rdinanze emanate nel corso del giudizio hanno efficacia provvisoria, non hanno effetto preclusivo, sono sempre revocabili e modificabili, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio, fatte salve le limitazioni ex art. 177 cod. proc. civ. (nella specie, la SC ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva revocato il provvedimento di ammissione di prova testimoniale, senza con ciò superare i limiti di giudizio imposti dalla Corte di cassazione che aveva annullato la sentenza di appello per vizi di motivazione)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)