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Sez. 1, Sentenza n. 5238 del 04/05/1992 (Rv. 477083 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza - In genere | Prova - Ammissione - Ordinanza - Natura - Impugnazione davanti al giudice superiore - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477083-01

Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza - In genere

L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando, al solo fine di decidere sull'ammissione del mezzo istruttorio e disponendo per l'ulteriore corso del processo, prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)