Sez. 1, Sentenza n. 5238 del 04/05/1992 (Rv. 477083 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza - In genere | Prova - Ammissione - Ordinanza - Natura - Impugnazione davanti al giudice superiore - Ammissibilità - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza - In genere
L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando, al solo fine di decidere sull'ammissione del mezzo istruttorio e disponendo per l'ulteriore corso del processo, prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)