Sez. 1, Sentenza n. 4885 del 07/03/2006 (Rv. 587746 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni edificabili - Valutazione - Metodi analitico e sintetico - Scelta - Prudente apprezzamento del giudice - Principio di effettività della valutazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Il metodo sintetico aveva una sua giustificazione in un contesto in cui la valutazione indennitaria dei fondi espropriati era governata dal principio dell'edificabilità di fatto, acquisito presso la giurisprudenza fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, siccome idoneo a esprimere il valore di un determinato terreno nell'ambito della microzona da cui si desumevano indizi di sfruttabilità edilizia, a prescindere dalle indicazioni dello strumento urbanistico. Al contrario, il metodo analitico-ricostruttivo muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato dal costo di costruzione, per pervenire al valore dell'area, attesa la sua qualificazione urbanistica (edificabilità legale), comprensiva dell'entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione. Ne consegue che non si può più stabilire tra i due criteri un rapporto di regola/eccezione, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice la scelta di un metodo di stima improntato per quanto possibile a criteri di effettività (anche secondo le indicazioni della Corte costituzionale, ord. 1° ottobre 2003, n. 305).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)